In data 16 agosto 2022 il Decreto Ministeriale prot 226, ha stabilito le “Disposizioni concernenti il percorso di formazione
e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e
dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento
del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’articolo 44, comma
1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”.
Ai sensi del D.M. 226/2022, allegato alla presente, recante “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova
del personale docente ed educativo […]”, il Ministero ha confermato l’impianto normativo già sperimentato negli scorsi
anni con il D.M. 850/2015.
Sono tenuti ad effettuare, il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio:
a. i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che
aspirino alla conferma nel ruolo;
b. i docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e periodo annuale di prova in servizio o che
non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione
alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
c. i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
d. i docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13,
comma 2 del Decreto Legislativo (n.d.r. decreto legislativo del 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni), che si
trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
Inoltre, viene previsto quanto segue:
“2. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale
di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente
rinnovabile.
3. Il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o
di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri
casi previsti dalla normativa vigente”.
Poiché il D.M. 226/2022 nulla innova in relazione ai casi di esclusione della ripetizione del percorso di formazione e prova,
si riportano di seguito le fattispecie individuate lo scorso anno (si ritiene utile consigliare un controllo continuo di eventuali
note o circolari del MIM che potrebbero rivedere i seguenti criteri).
“Non devono svolgere il periodo di prova i docenti che si trovano nelle seguenti condizioni:
➢ che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova
immissione in ruolo;
➢ che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o
il percorso FIT ex DDG 85/2018;
➢ già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT
ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo grado;
➢ che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;
➢ che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso ordine e grado di scuola”.
La struttura del corso è individuabile nel D.M. 226/2022 agli Artt. 6 e ss., che conferma il percorso formativo dello scorso
anno. Con riferimento alle visite alle scuole innovative, le eventuali indicazioni operative verranno trasmesse in tempo
utile, non appena saranno fornite dall’Amministrazione centrale; in questa fase, verrà comunque richiesto ai docenti di
esprimere il loro eventuale interesse a svolgerle.
Il superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del
servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi
per le attività didattiche.
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di
sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione
dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo
mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza
Circolare 127
Istruzioni anno di prova
Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 201
da Alessandro